Lunedì mattina, durante il consiglio comunale del 31 Luglio 2017, è successa una cosa gravissima: alla nostra coordinatrice Antonella Liverano è stato impedito di eseguire le riprese per la diretta facebook del Consiglio Comunale.
Avevamo comunicato ripetutamente, tramite il consigliere Gennaro Gisonna, al Presidente del Consiglio quali sono le norme del testo unico degli enti locali che garantiscono il diritto di ripresa, che si accostano alle norme sul diritto di cronaca e alle posizioni sul garante della privacy che tutelano la possibilità dei cittadini e dei membri del Consiglio di effettuare riprese in diretta durante le sedute (alleghiamo i documenti relativi alla nostra pec).
L’azione di prevaricazione verso un cittadino che è stata portata avanti dai membri della maggioranza Lunedì mattina, Presidente del Consiglio in particolare (che tra l’altro non ufficializzava l’intervento con una messa agli atti del consiglio), è stato un gesto di anti-democrazia e mancanza di rispetto verso l’elettorato che non ha precedenti, è figlio di una mentalità autoritaria che rifiuta i principi della partecipazione e della trasparenza, e onestamente ci allarma per il futuro del processo democratico che dovrebbe essere garantito da una Amministrazione Comunale sana.
È nostro dovere di cittadini denunciare questi abusi.
Il nostro diritto all’informazione e alla partecipazione nel processo amministrativo non può essere compromesso in questo modo.
di seguito i punti di maggior interesse riguardo le normative che garantiscono ai cittadini la possibilità di documentazione audio/video dei consigli comunali.
- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) stabilisce norme precise in materia di pubblicità e di diritto dei cittadini di accesso agli atti, ai procedimenti e alle informazioni di cui è in possesso la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo all’art. 10 (Diritto di accesso e di informazione) che recita : “al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli Enti Locali assicurano l’accesso alle strutture e ai servizi”; e all’art. 38 (Consigli comunali e provinciali) che recita: “Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche”.
- La legge n.150/2000 in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ovvero che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dai Comuni e volte a conseguire la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; in particolare all’art. 2 comma 2 recita “Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”
- Il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) in particolare all’art. 9 “Partecipazione democratica elettronica” afferma che: “Lo stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”; nonché all’art. 12 (Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa) recita: “Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni” e “Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati”.
- Ancora la legge n.15/2009 all’art. 4 (Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche) recita: “Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.”.
- Il D.Lgs. n.150/2009 all’art.11 (Trasparenza) sancisce: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.”
- E’ autorevolmente riconosciuto che favorire la partecipazione della cittadinanza in generale alla vita dell’Istituzione Pubblica produce vantaggi a breve termine, ma anche effetti positivi a medio e lungo termine sull’evoluzione democratica della comunità, aumentando il livello di consapevolezza del ruolo dei singoli nella società e di responsabilità delle azioni individuali e collettive.
- Questa modalità pratica si rivela estremamente utile non solo a chi sia impossibilitato a partecipare per motivi di tempo o di lontananza dalla sede del Consiglio, ma anche alle fasce di popolazione con difficoltà motorie, come anziani e disabili, contribuendo a promuovere i valori di solidarietà ed equità sociale.
- il Parere del Garante della privacy, fornito il 28 maggio 2001, in risposta ad un quesito posto da un Comune in merito all’uso delle nuove tecnologie per pubblicizzare i diversi momenti dell’attività amministrativa, con cui lo stesso si è espresso come segue: “E’ possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili”; ribadendo il concetto l’11 marzo 2002 come di seguito riportato: “Si alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini”.
- Inoltre riguardo la privacy bisogna tener conto della legge n.15/2009 che all’art. 4 comma 9 (Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche) recita “All’articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».”